Art. 15
Attuazione dell'affidamento dell'incarico
In vigore dal 17 set 2009
Attuazione dell'affidamento dell'incarico
1. L'affidamento dell'incarico a un ufficio d'esame è attuato con un accordo scritto tra l'Ufficio e l'ufficio d'esame, in cui si stabilisca che l'esame tecnico delle varietà deve essere eseguito dall'ufficio d'esame e che l'Ufficio deve pagare l'indennità di cui all' del regolamento di base. Nel caso delle sezioni distaccate di cui all', paragrafo 2, l'affidamento dell'incarico è attuato dall'Ufficio tramite regole interne sui metodi di lavoro.
2. Per effetto della stipulazione dell'accordo scritto gli atti degli agenti dell'ufficio d'esame, conformi all'accordo stesso, sono considerati, atti dell'Ufficio opponibili ai terzi.
3. L'ufficio d'esame può avvalersi del contributo di altri servizi tecnici qualificati, conformemente all', paragrafo 3, del regolamento di base, unicamente se tali servizi siano già stati menzionati nell'accordo scritto con l'Ufficio. L', paragrafo 2, del regolamento di base e l', paragrafi 2 e 3, si applicano, mutatis mutandis, agli agenti interessati che sottoscrivono un impegno scritto di conformarsi alle condizioni di riservatezza.
4. Per l'esecuzione dell'esame tecnico l'Ufficio paga all'ufficio d'esame un'indennità corrispondente al rimborso completo delle spese sostenute. Il consiglio di amministrazione adotta metodi uniformi per calcolare le spese e le voci uniformi di spesa applicabili a tutti gli uffici d'esame incaricati.
5. L'ufficio d'esame presenta periodicamente all'Ufficio una ripartizione delle spese relative allo svolgimento dell'esame tecnico di cui trattasi e alla conservazione delle necessarie collezioni di riferimento. Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio d'esame presenta inoltre all'Ufficio una relazione separata di verifica dei servizi interessati.
6. La revoca di un incarico affidato a un ufficio d'esame non può aver effetto prima del termine iniziale di efficacia della revoca dell'accordo scritto di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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