Art. 59 · Citazione a comparire nel procedimento orale

Art. 59

Citazione a comparire nel procedimento orale

In vigore dal 17 set 2009
Citazione a comparire nel procedimento orale 1.   Nella citazione delle parti a comparire nel procedimento orale di cui all' del regolamento di base, va inserito un richiamo al paragrafo 2 del presente articolo. Viene dato un preavviso di almeno un mese per le citazioni delle parti, a meno che queste e l'Ufficio non si accordino su un termine più breve. 2.   Nel caso di mancata comparizione di una parte ritualmente citata a comparire dinanzi all'Ufficio, il procedimento può continuare in sua assenza.
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