Art. 16 · Presentazione della domanda

Art. 16

Presentazione della domanda

In vigore dal 17 set 2009
Presentazione della domanda 1.   La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è presentata all'Ufficio, agli organismi nazionali incaricati o alle sezioni distaccate di cui all', paragrafo 4, del regolamento di base. Se la domanda è presentata all'Ufficio, essa può essere presentata su supporto cartaceo o elettronico Se è presentata agli organismi nazionali o alle sezioni distaccate, la domanda deve essere trasmessa su supporto cartaceo e in duplice copia. 2.   Le informazioni trasmesse all'Ufficio conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, contengono quanto segue: — i dati necessari per l'identificazione del richiedente ed eventualmente del suo rappresentante legale, — l'organismo nazionale o la sezione distaccata presso cui è stata presentata la domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e — la designazione provvisoria della varietà interessata. 3.   L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione i seguenti moduli: a) un modulo per presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e un questionario tecnico; b) un modulo per fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, su cui sono indicate le conseguenze in caso di omesso invio delle stesse. 4.   Il richiedente compila e firma i moduli di cui al paragrafo 3. Se la domanda è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all', paragrafo 3, secondo comma.
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