Art. 12 · Cancelleria di una commissione di ricorso

Art. 12

Cancelleria di una commissione di ricorso

In vigore dal 17 set 2009
Cancelleria di una commissione di ricorso 1.   Il presidente dell'Ufficio istituisce una cancelleria di una commissione di ricorso; gli agenti dell'Ufficio sono esclusi dalla cancelleria se partecipano al procedimento connesso con la decisione contro cui è stato presentato ricorso. 2.   Agli addetti alla cancelleria spetta in particolare: — redigere il verbale del procedimento orale e dell'istruzione, conformemente all'; — determinare la ripartizione delle spese conformemente all', paragrafo 5, del regolamento di base e all' del presente regolamento; — confermare il regolamento delle spese di cui all' del presente regolamento.
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