Art. 63
Identificazione degli Stati membri interessati
In vigore dal 16 set 2009
Identificazione degli Stati membri interessati
1. Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di base, che per ragioni giuridiche o amministrative non possono effettuare i rimborsi sulla base dei costi effettivi, sono elencati nell’allegato 3 del regolamento di applicazione.
2. Per gli Stati membri elencati nell’allegato 3 del regolamento di applicazione, l’importo dei costi delle prestazioni in natura erogate:
a)
ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata ai sensi dell’ del regolamento di base; e
b)
ai pensionati e ai familiari ai sensi dell’, paragrafo 1 e degli ,
del regolamento di base è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un importo forfettario stabilito per ogni anno civile. Tale importo forfettario deve essere il più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute.
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