Art. 25

Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

In vigore dal 16 set 2009
Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente A)   Procedura e ambito di applicazione del diritto 1.   Ai fini dell’applicazione dell’ del regolamento di base la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora un documento rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di un siffatto documento, l’istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo. 2.   Il documento attesta che la persona assicurata ha diritto a prestazioni in natura alle condizioni di cui all’ del regolamento di base secondo le stesse modalità applicabili alle persone assicurate in forza della legislazione dello Stato membro di dimora. 3.   Le prestazioni in natura di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di base si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di dimora, conformemente alla legislazione di quest’ultimo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato membro competente per ricevere le cure necessarie prima della conclusione prevista del suo soggiorno. B)   Procedura e modalità di presa in carico e di rimborso delle prestazioni in natura 4.   Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese delle prestazioni in natura erogate nel quadro dell’ del regolamento di base e se la legislazione applicata dall’istituzione del luogo di dimora consente il rimborso di tali spese alla persona assicurata, quest’ultima può inoltrare domanda di rimborso all’istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa le rimborsa direttamente l’importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione. 5.   Se il rimborso di tali spese non è stato richiesto direttamente presso l’istituzione del luogo di dimora, le spese sostenute sono rimborsate alla persona interessata dall’istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall’istituzione del luogo di dimora, oppure gli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all’istituzione del luogo di dimora, qualora fosse applicato l’ del regolamento di applicazione nel caso in questione. L’istituzione del luogo di dimora fornisce all’istituzione competente che ne fa richiesta le informazioni necessarie su dette tariffe o importi. 6.   In deroga al paragrafo 5, l’istituzione competente può procedere al rimborso dei costi sostenuti nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione, a condizione che la persona assicurata acconsenta all’applicazione di questa disposizione. 7.   Se la legislazione dello Stato membro di dimora non prevede rimborso a norma dei paragrafi 4 e 5 nel caso in questione, l’istituzione competente può rimborsare i costi in questione nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione senza il consenso della persona assicurata. 8.   Il rimborso alla persona assicurata in ogni caso non supera l’importo delle spese effettivamente sostenute. 9.   Nel caso di spese di importo rilevante, l’istituzione competente può versare alla persona assicurata un adeguato anticipo non appena quest’ultima presenta domanda di rimborso. C)   Familiari 10.   I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:987:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente (Art. 25 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo