Art. 26

Cure programmate

In vigore dal 16 set 2009
Cure programmate A)   Procedura di autorizzazione 1.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento di base la persona assicurata presenta all’istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall’istituzione compente. Ai fini del presente articolo per istituzione competente si intende l’istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza sono rimborsate in base ad importi forfettari, per istituzione competente si intende l’istituzione del luogo di residenza. 2.   Se una persona assicurata non risiede nello Stato membro competente, richiede l’autorizzazione all’istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra all’istituzione competente senza indugio. In tal caso, l’istituzione del luogo di residenza certifica in una dichiarazione che le condizioni di cui alla seconda frase dell’, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte nello Stato membro di residenza. L’istituzione competente può rifiutare di concedere l’autorizzazione richiesta soltanto se, conformemente alla valutazione dell’istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui alla seconda frase dell’, paragrafo 2, del regolamento di base non sono soddisfatte nello Stato membro di residenza della persona assicurata, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato membro competente stesso, entro un lasso di tempo giustificabile dal punto di vista medico, tenuto conto dell’attuale stato di salute e della prognosi della persona interessata. L’istituzione competente informa della sua decisione l’istituzione del luogo di residenza. In mancanza di risposta entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale, l’autorizzazione dell’istituzione competente è considerata concessa. 3.   Qualora un assicurato che non risieda nello Stato membro competente necessiti di cure urgenti e vitali e l’autorizzazione non possa essere negata conformemente alla seconda frase dell’, paragrafo 2, del regolamento di base, l’autorizzazione è concessa dall’istituzione del luogo di residenza per conto dell’istituzione competente, che è informata immediatamente dall’istituzione del luogo di residenza. L’istituzione competente accetta gli accertamenti e le opzioni terapeutiche dei medici concernenti la necessità di cure urgenti e vitali approvati dall’istituzione del luogo di residenza che rilascia l’autorizzazione. 4.   In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell’autorizzazione, l’istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico di sua scelta nello Stato membro di dimora o di residenza. 5.   L’istituzione del luogo di dimora, fatta salva ogni decisione relativa all’autorizzazione, informa l’istituzione competente se è medicalmente necessario integrare la cura coperta dall’autorizzazione già rilasciata. B)   Assunzione a carico delle spese per le prestazioni in natura sostenute dalla persona assicurata 6.   Fatto salvo il paragrafo 7, si applica, mutatis mutandis, l’, paragrafi 4 e 5, del regolamento di applicazione. 7.   Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le cure mediche autorizzate e le spese che l’istituzione competente è tenuta a rimborsare all’istituzione del luogo di dimora o alla persona assicurata a norma del paragrafo 6 (spese effettivamente sostenute) sono inferiori alle spese che avrebbe sostenuto per le stesse cure nello Stato membro competente (spese figurative), l’istituzione competente rimborsa inoltre, a richiesta, le spese sostenute per le cure a concorrenza della differenza tra spese figurative e spese effettivamente sostenute. L’importo del rimborso non può tuttavia essere superiore all’importo delle spese effettivamente sostenute dalla persona assicurata e può tener conto dell’importo che la persona assicurata avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato membro competente. C)   Assunzione a carico delle spese per il viaggio e di soggiorno quale parte delle cure programmate 8.   Nei casi in cui la legislazione nazionale dell’istituzione competente preveda il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno indissociabili del trattamento della persona assicurata l’istituzione se ne fa carico per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla qualora il trattamento in un altro Stato membro sia stato autorizzato. D)   Familiari 9.   I paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
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