Art. 62

Principi

In vigore dal 16 set 2009
Principi 1.   Ai fini dell’applicazione degli del regolamento di base, l’importo effettivo dei costi delle prestazioni in natura è rimborsato dall’istituzione competente all’istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest’ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell’ del regolamento di applicazione. 2.   Se l’importo effettivo dei costi delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell’istituzione che le ha erogate, l’importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait calcolato partendo da tutti gli elementi pertinenti desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta gli elementi da utilizzare per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l’importo. 3.   Tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate alle persone assicurate soggette alla legislazione applicata dall’istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1 possono non essere prese in considerazione per il rimborso.
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Principi (Art. 62 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo