Art. 35

Contestazione del carattere professionale dell’infortunio o della malattia

In vigore dal 16 set 2009
Contestazione del carattere professionale dell’infortunio o della malattia 1.   Se l’istituzione competente contesta l’applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento di base, ne avverte senza indugio l’istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all’assicurazione malattia. 2.   Se una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo, l’istituzione competente ne informa senza indugio l’istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura. Qualora non sia accertato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni in natura continuano ad essere erogate come prestazioni di malattia se la persona interessata vi ha diritto. Qualora si accerti un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni di malattia in natura erogate alla persona interessata sono considerate pertinenti all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale a partire dalla data dell’infortunio o della prima diagnosi della malattia professionale. 3.   L’, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
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Contestazione del carattere professionale dell’infortunio o della malattia (Art. 35 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo