Art. 36

Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più di uno Stato membro

In vigore dal 16 set 2009
Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più di uno Stato membro 1.   Nel caso di cui all’ del regolamento di base, la dichiarazione o notifica dell’infortunio o della malattia professionale è trasmessa all’istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un’attività che può provocare la malattia considerata. Se l’istituzione cui è trasmessa la dichiarazione o notifica constata che un’attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato membro, trasmette la dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati all’istituzione corrispondente di questo Stato membro. 2.   Se l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un’attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che la persona interessata o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni di tale legislazione, tra l’altro perché la persona interessata non ha mai esercitato in quello Stato membro un’attività che ha provocato la malattia professionale o perché quello Stato membro non riconosce il carattere professionale della malattia, detta istituzione trasmette senza indugio la dichiarazione o notifica e tutti documenti allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche cui la prima istituzione ha proceduto all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato precedentemente un’attività che può provocare la malattia professionale considerata. 3.   Se del caso le istituzioni reiterano la procedura di cui al paragrafo 2 fino all’istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato in primo luogo un’attività che può provocare la malattia professionale considerata.
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Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più di uno Stato membro (Art. 36 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo