Art. 34
Procedura in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali sopravvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
In vigore dal 16 set 2009
Procedura in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali sopravvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Se un infortunio sul lavoro si verifica o una malattia professionale è diagnosticata per la prima volta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, la dichiarazione o notifica dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale, qualora prevista dalla legislazione nazionale, è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro competente, fatte salve, nel caso, altre disposizioni di legge in vigore nello Stato membro in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale, che in tal caso restano applicabili. La dichiarazione o notifica è presentata all’istituzione competente.
2. L’istituzione dello Stato membro in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale trasmette all’istituzione competente i certificati medici rilasciati in tale Stato membro.
3. Se, in seguito a un infortunio sopravvenuto durante un viaggio da o verso un luogo di lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, occorre procedere a un’indagine nel territorio del primo Stato membro per stabilire eventuali diritti a prestazioni pertinenti, una persona può essere designata a tal fine dall’istituzione competente che ne informa le autorità di questo Stato membro. Le istituzioni collaborano per valutare tutte le pertinenti informazioni e verificare le relazioni ed eventuali altri documenti relativi all’infortunio.
4. Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici sulle conseguenze permanenti dell’infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della persona infortunata e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa su richiesta all’istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell’istituzione competente.
5. L’istituzione competente notifica all’istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso e su richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se opportuno, la decisione relativa alla concessione di una pensione.
Storico versioni
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