Art. 32

Disposizioni di applicazione particolari

In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni di applicazione particolari 1.   Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il regolamento di base, l’istituzione di un altro Stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capitolo I del regolamento di base. 2.   Per gli Stati membri di cui all’allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo I, del regolamento di base che riguardano prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata. L’istituzione di un altro Stato membro non diventa per questo solo fatto responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a queste persone o a un loro familiare. 3.   Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 e i loro familiari, quando risiedono in uno Stato membro in cui il diritto a ricevere prestazioni in natura non sia subordinato a condizioni di assicurazione o di esercizio di un’attività subordinata o autonoma, sono tenute a pagare la totalità dei costi delle prestazioni in natura nel loro paese di residenza.
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