Art. 31
Applicazione dell’articolo 34 del regolamento di base
In vigore dal 16 set 2009
Applicazione dell’ del regolamento di base
A) Procedura che deve seguire l’istituzione competente
1. L’istituzione competente informa la persona interessata dell’esistenza della norma contenuta nell’ del regolamento di base per quanto riguarda il non cumulo delle prestazioni. L’applicazione di tali norme garantisce alla persona che non risiede nello Stato membro competente il diritto a prestazioni di importo o valore totale almeno uguale a quello di cui potrebbe beneficiare se risiedesse in tale Stato membro.
2. L’istituzione competente informa altresì l’istituzione del luogo di residenza o di dimora del versamento di prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo qualora la legislazione che quest’ultima istituzione applica contempli prestazioni in natura per l’assistenza di lungo periodo incluse nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di base.
B) Procedura che deve seguire l’istituzione del luogo di residenza o di dimora
3. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, l’istituzione del luogo di residenza o di dimora informa senza indugio l’istituzione competente di eventuali prestazioni in natura per l’assistenza di lungo periodo erogata allo stesso scopo dall’istituzione stessa, in base alla propria legislazione, alla persona interessata, nonché della quota di rimborso applicabile.
4. La commissione amministrativa adotta, se del caso, le disposizioni di applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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