Art. 29

Applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base

In vigore dal 16 set 2009
Applicazione dell’ del regolamento di base Se lo Stato membro in cui l’ex lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo un’attività non è più lo Stato membro competente e se l’ex lavoratore frontaliero o un familiare vi si reca al fine di beneficiare di prestazioni in natura ai sensi dell’ del regolamento di base, egli presenta all’istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall’istituzione competente.
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