Art. 27

Prestazioni in denaro relative all’incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

In vigore dal 16 set 2009
Prestazioni in denaro relative all’incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente A)   Procedura che deve seguire la persona assicurata 1.   Se la legislazione dello Stato membro competente esige che la persona assicurata presenti un certificato per fruire di prestazioni in denaro relative all’incapacità al lavoro ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento di base, la persona assicurata chiede al medico dello Stato membro di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la durata probabile della stessa. 2.   La persona assicurata trasmette il certificato all’istituzione competente entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato membro competente. 3.   Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro e se tali certificati sono richiesti ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona interessata si rivolge direttamente all’istituzione del luogo di residenza. Questa istituzione fa procedere immediatamente all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Il certificato è trasmesso immediatamente all’istituzione competente. 4.   La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non dispensa la persona assicurata dall’adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro e/o l’istituzione competente possono chiamare il lavoratore a partecipare ad attività intese a promuovere e ad agevolare il suo ritorno al lavoro. B)   Procedura che deve seguire l’istituzione dello Stato membro di residenza 5.   Su richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione del luogo di residenza procede ai necessari controlli amministrativi o medici della persona assicurata conformemente alla legislazione applicata da quest’ultima istituzione. Il referto del medico che effettua il controllo, indicante in particolare la durata probabile dell’incapacità al lavoro, è trasmesso senza indugio dall’istituzione del luogo di residenza all’istituzione competente. C)   Procedura che deve seguire l’istituzione competente 6.   L’istituzione competente si riserva la facoltà di fare sottoporre la persona assicurata a controllo da parte di un medico di sua scelta. 7.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, l’istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne avverte, se necessario, l’istituzione del luogo di residenza. 8.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento di base, le indicazioni del certificato d’incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato in un altro Stato membro sulla base degli accertamenti sanitari effettuati dal medico o dall’istituzione hanno lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato membro competente. 9.   Se l’istituzione competente rifiuta le prestazioni in denaro, notifica la propria decisione alla persona assicurata e, allo stesso tempo, all’istituzione del luogo di residenza. D)   Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente 10.   I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:987:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prestazioni in denaro relative all’incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente (Art. 27 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo