Art. 28
Prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
In vigore dal 16 set 2009
Prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
A) Procedura che deve seguire la persona assicurata
1. Per avere diritto a prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento di base, la persona assicurata si rivolge all’istituzione competente. Se necessario questa ne informa l’istituzione del luogo di residenza.
B) Procedura che deve seguire l’istituzione del luogo di residenza
2. Su richiesta dell’istituzione competente l’istituzione del luogo di residenza esamina le condizioni della persona assicurata in ordine all’esigenza di assistenza di lungo periodo. L’istituzione competente fornisce all’istituzione del luogo di residenza tutte le informazioni necessarie per tale esame.
C) Procedura che deve seguire l’istituzione competente
3. Per stabilire in quale misura sia necessaria l’assistenza di lungo periodo l’istituzione competente ha facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico o altro esperto di sua scelta.
4. L’, paragrafo 7, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
D) Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.
E) Familiari
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
Storico versioni
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