Art. 30
Contributi del pensionato
In vigore dal 16 set 2009
Contributi del pensionato
Se una persona percepisce una pensione o rendita da più di uno Stato membro l’importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all’importo che sarebbe dovuto da una persona che ricevesse pensioni o rendite del medesimo importo dallo Stato membro competente.
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