Art. 33
Diritto a prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
In vigore dal 16 set 2009
Diritto a prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Ai fini dell’applicazione dell’ del regolamento di base, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui agli articoli da 24 a 27 del regolamento di applicazione.
2. L’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora, se eroga prestazioni in natura speciali per infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la legislazione nazionale di detto Stato membro, ne informa senza indugio l’istituzione competente.
Storico versioni
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