Art. 37
Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto
In vigore dal 16 set 2009
Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto
1. In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall’istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato un’attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione informa l’istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, e l’avverte successivamente della decisione definitiva intervenuta.
2. Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall’istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, detta istituzione versa anticipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell’istituzione avverso la cui decisione è stato inoltrato il ricorso e in modo da evitare versamenti in eccesso. Quest’ultima istituzione rimborsa l’importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dalle prestazioni dovute alla persona interessata secondo la procedura di cui agli del regolamento di applicazione.
3. L’, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:987:oj#art-37