Art. 72

Prestazioni percepite indebitamente

In vigore dal 16 set 2009
Prestazioni percepite indebitamente 1.   Se l’istituzione di uno Stato membro ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore della persona interessata di detrarre l’importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona indipendentemente dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata. L’istituzione di quest’ultimo Stato membro opera la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l’importo detratto all’istituzione che ha erogato le prestazioni indebite. 2.   In deroga al paragrafo 1, se, nel concedere o riesaminare le prestazioni in relazione alle prestazioni di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti a norma dei capitoli 4 e 5 del titolo III del regolamento di base, l’istituzione di uno Stato membro ha erogato a una persona prestazioni per una somma indebita, tale istituzione può chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di corrispondenti prestazioni alla persona interessata di detrarre l’importo erogato in eccesso dagli arretrati erogabili alla persona interessata. Dopo che quest’ultima istituzione ha comunicato l’importo dei suoi arretrati all’istituzione che ha erogato una somma indebita, l’istituzione che ha erogato la somma indebita ne comunica l’importo entro due mesi. Se l’istituzione debitrice degli arretrati riceve tale comunicazione entro il termine stabilito, essa trasferisce l’importo detratto all’istituzione che ha erogato somme indebite. In caso di scadenza del termine detta istituzione eroga senza indugio gli arretrati alla persona interessata. 3.   Se una persona ha fruito dell’assistenza sociale in uno Stato membro durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione di un altro Stato membro, l’organismo che ha erogato l’assistenza può, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute alla persona interessata, chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni alla persona interessata di detrarre l’importo erogato per l’assistenza dagli importi che tale Stato membro eroga alla persona interessata. Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di una persona interessata che ha fruito dell’assistenza nel territorio di uno Stato membro durante un periodo in cui la persona assicurata aveva diritto a prestazioni, in relazione al suddetto familiare, a titolo della legislazione di un altro Stato membro. L’istituzione di uno Stato membro che ha erogato un importo indebito per l’assistenza trasmette il giustificativo dell’importo che le è dovuto all’istituzione dell’altro Stato membro che opera quindi la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l’importo all’istituzione che ha erogato l’importo indebito.
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