Art. 73

Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio

In vigore dal 16 set 2009
Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio 1.   Ai fini dell’applicazione dell’ del regolamento di applicazione, entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall’individuazione dell’istituzione debitrice delle prestazioni, l’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro redige un giustificativo dell’importo erogato a titolo provvisorio e lo trasmette all’istituzione individuata come competente. L’istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni detrae l’importo dovuto a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute alla persona interessata e trasferisce senza indugio l’importo detratto all’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro. Se l’importo delle prestazioni erogate a titolo provvisorio è superiore all’importo degli arretrati o se non vi sono arretrati, l’istituzione individuata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l’importo detratto all’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro. 2.   L’istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio da una persona fisica e/o giuridica non procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati fino a quando essa non abbia accertato le somme dovute presso l’istituzione individuata come competente in base dal’, paragrafo 4 del regolamento di applicazione. Su richiesta dell’istituzione individuata come competente, presentata entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l’istituzione che ha percepito a titolo provvisorio i contributi li trasferisce all’istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica e/o giuridica. I contributi trasferiti sono ritenuti come erogati retroattivamente all’istituzione individuata come competente. Se l’importo dei contributi erogati a titolo provvisorio è superiore all’importo dovuto dalla persona fisica e/o giuridica all’istituzione individuata come competente, l’istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa l’importo in eccesso alla persona fisica e/o giuridica interessata.
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Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio (Art. 73 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo