Art. 75

Definizioni e disposizioni comuni

In vigore dal 16 set 2009
Definizioni e disposizioni comuni 1.   Ai fini della presente sezione: — per «credito» si intendono tutti i crediti relativi a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e le altre spese connessi al credito a norma della legislazione dello Stato membro che reclama il credito, — per «parte richiedente» si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione che presenti una domanda di informazione, notifica o recupero relativa a un credito di cui al trattino precedente, — per «parte richiesta» si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazione, notifica o recupero. 2.   Le domande e le relative comunicazioni tra Stati membri sono trasmesse, in generale, attraverso le istituzioni designate. 3.   La commissione amministrativa adotta le disposizioni di applicazione pratica, comprese, tra l’altro, quelle relative all’ del regolamento di applicazione e alla fissazione di una soglia minima degli importi per i quali può essere presentata una domanda di recupero.
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Definizioni e disposizioni comuni (Art. 75 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo