Art. 76

Richiesta di informazioni

In vigore dal 16 set 2009
Richiesta di informazioni 1.   Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta fornisce qualsiasi informazione che possa essere utile alla parte richiedente per il recupero di un credito. Al fine di ottenere queste informazioni, la parte richiesta esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro. 2.   Nella domanda di informazioni sono indicati il nome, l’ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona giuridica o fisica interessata alla quale si riferiscono le informazioni da fornire, nonché la natura e l’importo del credito al quale la domanda si riferisce. 3.   La parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni: a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro; o b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico di detto Stato. 4.   La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
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