Art. 78

Domanda di recupero

In vigore dal 16 set 2009
Domanda di recupero 1.   La domanda di recupero di crediti che la parte richiedente inoltra alla parte richiesta è accompagnata da una copia ufficiale o autenticata del titolo che ne permette l’esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia autenticata di altri documenti necessari al recupero. 2.   La parte richiedente può formulare una domanda di recupero: a) se il credito e/o il titolo che ne permette l’esecuzione non sono contestati nel suo Stato membro, tranne nei casi previsti all’, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di applicazione; b) quando essa ha avviato, nel suo Stato membro, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e se le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito; c) se il termine di prescrizione secondo la legislazione del suo Stato membro non è scaduto. 3.   Nella domanda di recupero è indicato quanto segue: a) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona fisica o giuridica interessata e/o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali; b) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della parte richiedente; c) gli estremi dell’atto che ne consente l’esecuzione, emanato nello Stato membro della parte richiedente; d) il tipo e l’importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese nelle valute degli Stati membri della parte richiedente e della parte richiesta; e) la data in cui la parte richiedente e/o la parte richiesta hanno notificato il titolo all’interessato; f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all’esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiedente; g) ogni altra informazione utile. 4.   La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione della parte richiedente che conferma l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2. 5.   La parte richiedente invia alla parte richiesta, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
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Domanda di recupero (Art. 78 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo