Art. 79
Atto che consente l’esecuzione del recupero
In vigore dal 16 set 2009
Atto che consente l’esecuzione del recupero
1. Conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento di base, l’atto che consente l’esecuzione del recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione di un credito dello Stato membro della parte richiesta.
2. In deroga al paragrafo 1, l’atto che permette l’esecuzione del credito può essere, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro della parte richiesta, approvato, riconosciuto, integrato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l’esecuzione nel territorio di detto Stato membro.
Gli Stati membri si impegnano a ultimare l’approvazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione del titolo, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il terzo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri non possono negare il completamento di tali azioni quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che comportano il superamento del termine di tre mesi.
Nel caso in cui una di queste azioni dia luogo a una controversia relativa al credito e/o all’atto che consente l’esecuzione emesso dalla parte richiedente, si applica l’ del regolamento di applicazione.
Storico versioni
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