Art. 80

Modalità e termini di pagamento

In vigore dal 16 set 2009
Modalità e termini di pagamento 1.   Il recupero è effettuato nella valuta dello Stato membro della parte richiesta. L’intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da quest’ultima alla parte richiedente. 2.   La parte richiesta può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, e previa consultazione della parte richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente. A decorrere dalla data in cui l’atto che consente il recupero del credito è stato direttamente riconosciuto a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, o approvato, riconosciuto, integrato, sostituito a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, gli interessi per ritardato pagamento, sono addebitati ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta e sono altresì trasferiti alla parte richiedente.
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