Art. 81

Contestazione del credito o dell’atto che consente l’esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi

In vigore dal 16 set 2009
Contestazione del credito o dell’atto che consente l’esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi 1.   Se nel corso della procedura di recupero una parte interessata contesta il credito e/o l’atto che ne consente l’esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato membro della parte richiedente, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato membro. La parte richiedente notifica senza indugio quest’azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di questa azione la parte richiesta. 2.   Non appena la parte richiesta abbia ricevuto la notifica o l’informazione di cui al paragrafo 1, dalla parte richiedente o dall’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’autorità competente in materia, salvo domanda contraria della parte richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. Se lo ritiene necessario e fatto salvo l’ del regolamento di applicazione, la parte richiedente può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono per crediti analoghi. In deroga al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato, purché le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta lo consentano. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta. 3.   Qualora la contestazione riguardi i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro della parte richiesta, l’azione viene intrapresa davanti all’autorità competente di tale Stato membro, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari. 4.   Qualora l’autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l’azione conformemente al paragrafo 1, sia un giudice ordinario o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro della parte richiedente costituisce l’«atto che consente l’esecuzione» ai sensi degli del regolamento di applicazione e il recupero del credito è effettuato sulla base di questa decisione.
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