Art. 82

Limiti dell’assistenza

In vigore dal 16 set 2009
Limiti dell’assistenza 1.   La parte richiesta non è tenuta: a) ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 78 a 81 del regolamento di applicazione se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’ordine economico o sociale nello Stato membro della parte richiesta, purché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi; b) ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 76 a 81 del regolamento di applicazione se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da 76 a 78 del regolamento di applicazione si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è stato costituito l’atto che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiedente alla data della domanda. Tuttavia, qualora il credito o l’atto sia contestato, il termine decorre dalla data in cui lo Stato membro della parte richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possano più essere contestati. 2.   La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di assistenza è respinta.
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Limiti dell’assistenza (Art. 82 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo