Art. 83
Termini di prescrizione
In vigore dal 16 set 2009
Termini di prescrizione
1. Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate:
a)
dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiedente se riguardano il credito e/o l’atto che consente il recupero; e
b)
dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiesta se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato membro richiesto.
I termini di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta decorrono dalla data del riconoscimento diretto o dalla data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma dell’ del regolamento di applicazione.
2. Gli atti di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro della parte richiedente, si considerano, a questo effetto, come compiuti in quest’ultimo Stato.
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