Art. 85

Spese connesse al recupero

In vigore dal 16 set 2009
Spese connesse al recupero 1.   La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro della parte richiesta, che si applicano a crediti analoghi. 2.   L’assistenza reciproca prestata in applicazione della presente sezione è, di norma, gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o comporti un importo delle spese molto elevato, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso. 3.   Lo Stato membro della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro della parte richiesta, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dalla parte richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:987:oj#art-85

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo