Art. 87

Esame medico e controlli amministrativi

In vigore dal 16 set 2009
Esame medico e controlli amministrativi 1.   Fatte salve altre disposizioni, se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, l’esame medico è effettuato, su richiesta di quest’ultima istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che quest’ultima istituzione applica. L’istituzione debitrice informa l’istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che dovranno essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l’esame medico. 2.   L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto l’esame medico. L’istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza. L’istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato membro dell’istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell’istituzione debitrice. 3.   Qualora un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un membro della sua famiglia, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di quest’istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario. Il paragrafo 2 si applica anche in questo caso. 4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì per determinare o verificare lo stato di dipendenza del richiedente o del beneficiario di prestazioni per l’assistenza di lungo periodo di cui all’ del regolamento di base. 5.   Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono convenire disposizioni e procedure specifiche per migliorare totalmente o in parte la disponibilità sul mercato del lavoro dei richiedenti e beneficiari nonché la loro partecipazione a eventuali regimi o programmi accessibili a tal fine nello Stato membro di dimora o di residenza. 6.   In deroga al principio della collaborazione amministrativa reciproca gratuita di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di base, l’istituzione debitrice rimborsa l’importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi da 1 a 5 all’istituzione che è stata incaricata di eseguirli.
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Esame medico e controlli amministrativi (Art. 87 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo