Art. 89
Informazioni
In vigore dal 16 set 2009
Informazioni
1. La commissione amministrativa elabora le informazioni necessarie per fare conoscere agli interessati i loro diritti e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene, ove possibile, per via elettronica, mediante siti in linea accessibili al pubblico. La commissione amministrativa provvede al loro aggiornamento regolare e monitora la qualità dei servizi forniti ai clienti.
2. Il comitato consultivo di cui all’ del regolamento di base può formulare pareri e raccomandazioni per il miglioramento delle informazioni e della loro diffusione.
3. Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano informate e applichino tutte le disposizioni comunitarie, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.
Storico versioni
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