Art. 91
Statistiche
In vigore dal 16 set 2009
Statistiche
Le autorità competenti compilano le statistiche relative all’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e le trasmettono al segretariato della commissione amministrativa. Tali dati sono raccolti e organizzati secondo il piano e il metodo definiti dalla commissione amministrativa. La Commissione europea provvede a diffondere queste informazioni.
Storico versioni
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