Art. 91 · Statistiche

Art. 91

Statistiche

In vigore dal 16 set 2009
Statistiche Le autorità competenti compilano le statistiche relative all’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e le trasmettono al segretariato della commissione amministrativa. Tali dati sono raccolti e organizzati secondo il piano e il metodo definiti dalla commissione amministrativa. La Commissione europea provvede a diffondere queste informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:987:oj#art-91