Art. 88
Comunicazioni
In vigore dal 16 set 2009
Comunicazioni
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea le coordinate degli organismi di cui all’, lettere m), q) ed r), del regolamento di base e all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di applicazione, nonché delle istituzioni designate conformemente al regolamento di applicazione.
2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 sono dotate di identità elettronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico.
3. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, per le notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.
4. L’allegato 4 del regolamento di applicazione indica le coordinate della banca dati accessibile al pubblico che raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1. La banca dati è costituita e gestita dalla Commissione europea. Gli Stati membri sono tuttavia responsabili dell’inserimento delle informazioni relative ai loro punti di contatto nazionali nella banca dati. Inoltre gli Stati membri assicurano l’esattezza nell’inserimento delle informazioni relative ai punti di contatto nazionali richieste ai sensi del paragrafo 1.
5. Gli Stati membri provvedono all’aggiornamento permanente delle informazioni richieste di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:987:oj#art-88