Art. 84
Misure cautelari
In vigore dal 16 set 2009
Misure cautelari
Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono.
Per l’attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli da 78, 79, 81 e 82 del regolamento di applicazione.
Storico versioni
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