Art. 77
Notifica
In vigore dal 16 set 2009
Notifica
1. La parte richiesta, su domanda della parte richiedente e secondo le norme in vigore, nel proprio Stato membro, per la notifica degli analoghi atti o decisioni, provvede a notificare al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato membro della parte richiedente e concernenti un credito e/o il suo recupero.
2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato cui la parte richiedente ha normalmente accesso, utile ai fini dell’identificazione del destinatario, la natura e l’oggetto dell’atto o della decisione da notificare e, se necessario, il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione del debitore, il credito cui si riferisce l’atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.
3. La parte richiesta informa senza indugio la parte richiedente circa l’azione adottata in seguito alla domanda di notifica e, in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
Storico versioni
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