Art. 70

Rimborso delle prestazioni di disoccupazione

In vigore dal 16 set 2009
Rimborso delle prestazioni di disoccupazione In assenza dell’accordo di cui all’, paragrafo 8, del regolamento di base, l’istituzione del luogo di residenza richiede il rimborso delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell’, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il beneficiario è stato soggetto da ultimo. La domanda è trasmessa entro sei mesi dalla fine del semestre civile durante il quale è avvenuto l’ultimo pagamento delle prestazioni di disoccupazione di cui è chiesto il rimborso. La domanda indica l’importo delle prestazioni versate durante i periodi di tre o cinque mesi di cui all’, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, il periodo per il quale le prestazioni sono state erogate e i dati di identificazione della persona disoccupata. I crediti sono presentati e pagati per il tramite degli organismi di collegamento degli Stati membri interessati. Non è richiesto di prendere in considerazione le domande presentate dopo il termine di cui al primo comma. L’, paragrafo 1 e all’, paragrafi da 5 a 7, del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis. A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all’, paragrafo 5, del regolamento di applicazione l’istituzione creditrice può addebitare un interesse sui crediti da liquidare. L’interesse è calcolato a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. L’importo massimo del rimborso di cui all’, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base è in ogni singolo caso l’importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata soggetta da ultimo se iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro. Tuttavia, nelle relazioni tra gli Stati membri di cui all’allegato 5 del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti di uno di tali Stati membri alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta da ultimo determinano l’importo massimo in ogni singolo caso in base all’importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di tale Stato membro nell’anno civile precedente.
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Rimborso delle prestazioni di disoccupazione (Art. 70 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo