Art. 65

Notifica dei costi medi annuali

In vigore dal 16 set 2009
Notifica dei costi medi annuali 1.   L’importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d’età relativo a un anno determinato è comunicato alla commissione di controllo dei conti entro la fine del secondo anno che segue l’anno in questione. In mancanza di comunicazione entro tale termine, sarà preso in considerazione l’importo del costo medio annuale per persona che la commissione amministrativa ha fissato da ultimo per un anno precedente. 2.   I costi medi annuali fissati conformemente al paragrafo 1, sono pubblicati ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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