Art. 67

Termini di presentazione e di pagamento dei crediti

In vigore dal 16 set 2009
Termini di presentazione e di pagamento dei crediti 1.   I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell’istituzione creditrice. 2.   I crediti a forfait di un anno civile sono presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l’anno interessato sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli inventari di cui all’, paragrafo 4, del regolamento di applicazione sono presentati entro la fine dell’anno seguente l’anno di riferimento. 3.   Nel caso di cui all’, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione, il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non decorre prima dell’individuazione dell’istituzione competente. 4.   I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono presi in considerazione. 5.   I crediti sono pagati all’organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all’ del regolamento di applicazione dall’istituzione debitrice entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore. Questa disposizione non si applica ai crediti che l’istituzione debitrice ha respinto in tale periodo per motivi pertinenti. 6.   Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato. 7.   La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stata possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:987:oj#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Termini di presentazione e di pagamento dei crediti (Art. 67 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo