Art. 64

Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell’importo forfettario totale

In vigore dal 16 set 2009
Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell’importo forfettario totale 1.   Per ogni Stato membro creditore, l’importo forfettario mensile per persona (Fi) per un anno civile è determinato dividendo il costo medio annuale per persona (Yi) secondo diverse classi d’età (i), per 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità con la formula seguente: Fi = Yi*1/12*(1-X) dove: — l’indice (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi d’età considerate per il calcolo degli importi forfettari: i = 1: persone di meno di 20 anni i = 2: persone da 20 a 64 anni i = 3: persone di 65 anni e più. — Yi rappresenta il costo medio annuale per persona della classe d’età i, quale definito al paragrafo 2. — Il coefficiente X (0,20 o 0,15) rappresenta l’abbattimento, quale definito al paragrafo 3. 2.   Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe d’età i è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro creditore a tutte le persone della classe d’età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio di persone interessate di questa classe d’età nell’anno civile in questione. Il calcolo è basato sulle spese nel quadro dei regimi di cui all’ del regolamento di applicazione. 3.   L’abbattimento da applicare all’importo forfettario mensile è di norma pari al 20 % (X = 0,20). È pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento di base. 4.   Per ogni Stato membro debitore l’importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe d’età i, gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore in quella classe d’età. Il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali le persone interessate sono state, a causa della loro residenza nel territorio dello Stato membro creditore, ammesse a beneficiare delle prestazioni in natura in tale territorio a spese dello Stato membro debitore. Detti mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall’istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall’istituzione competente. 5.   Al più tardi entro il 1o maggio 2015 la commissione amministrativa presenta una relazione specifica sull’applicazione del presente articolo e, in particolare, sugli abbattimenti di cui al paragrafo 3. Sulla base di tale relazione, la commissione amministrativa può presentare una proposta contenente qualunque modifica che si dimostri necessaria per assicurare che il calcolo degli importi forfettari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute e che gli abbattimenti di cui al paragrafo 3 non si traducano in uno squilibrio dei pagamenti o in doppi pagamenti per gli Stati membri. 6.   La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui ai paragrafi da 1 a 5. 7.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono continuare ad applicare gli del regolamento (CEE) n. 574/72 per il calcolo dell’importo forfettario per il 1o maggio 2015, purché si applichi l’abbattimento di cui al paragrafo 3.
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Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell’importo forfettario totale (Art. 64 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo