Art. 94
Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite
In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite
1. Qualora la data del verificarsi dell’evento sia anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non abbia ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest’ultima data, una doppia liquidazione:
a)
per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 o degli accordi in vigore tra gli Stati membri interessati;
b)
per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento di base.
Tuttavia, se l’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l’interessato continua ad aver diritto all’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).
2. La presentazione ad un’istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o ai superstiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato comporta il riesame d’ufficio, a norma del regolamento di base, delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data dall’istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri; tale riesame non può dar luogo ad alcuna riduzione dell’importo della prestazioni.
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