Art. 96
Abrogazione
In vigore dal 16 set 2009
Abrogazione
1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 è abrogato con effetto dal 1o maggio 2010.
Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:
a)
del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (6), fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;
b)
del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia (7), fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;
c)
dell’accordo sullo Spazio economico europeo (8), dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (9), e di altri accordi contenenti un riferimento al regolamento (CEE) n. 574/72, fintantoché detti accordi non siano modificati in funzione del regolamento di applicazione.
2. Nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità (10), e più in generale in tutti gli altri atti comunitari, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 574/72 si intendono fatti al regolamento di applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:987:oj#art-96