Art. 95
Periodo transitorio per gli scambi di dati elettronici
In vigore dal 16 set 2009
Periodo transitorio per gli scambi di dati elettronici
1. Ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.
Tali periodi transitori non superano 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.
Tuttavia, ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione della necessaria infrastruttura comunitaria (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) rispetto all’entrata in vigore del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa può decidere una congrua proroga di detti periodi.
2. Le modalità pratiche per i periodi transitori necessari di cui al paragrafo 1 sono stabilite dalla commissione amministrativa al fine di assicurare il necessario scambio di dati per l’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione.
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