Art. 66
Procedura di rimborso tra istituzioni
In vigore dal 16 set 2009
Procedura di rimborso tra istituzioni
1. Il rimborso tra gli Stati membri interessati si effettua quanto più tempestivamente possibile. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti entro i termini menzionati nella presente sezione, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti.
2. I rimborsi di cui agli del regolamento di base tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l’organismo di collegamento. Può esservi un organismo di collegamento separato per i rimborsi a norma dell’ e dell’ del regolamento di base.
Storico versioni
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