Art. 41
Disposizioni di applicazione particolari
In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni di applicazione particolari
1. Per gli Stati membri di cui all’allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo 2, del regolamento di base relative alle prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata.
2. L’, paragrafo 2, secondo comma e l’, paragrafo 3, del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.
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