Art. 42
Domanda di prestazioni in caso di morte
In vigore dal 16 set 2009
Domanda di prestazioni in caso di morte
Ai fini dell’applicazione degli del regolamento di base, la domanda di prestazioni in caso di morte è presentata all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residenza del richiedente, che la trasmette all’istituzione competente.
La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall’istituzione competente.
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