Art. 40
Presentazione e istruttoria delle domande di pensione o rendita o di indennità supplementari
In vigore dal 16 set 2009
Presentazione e istruttoria delle domande di pensione o rendita o di indennità supplementari
Per beneficiare di una pensione o rendita o di un’indennità supplementare a norma della legislazione di uno Stato membro, la persona interessata o i suoi superstiti che risiedono nel territorio di un altro Stato membro presentano domanda, secondo il caso, all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residenza che la trasmette all’istituzione competente.
La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall’istituzione competente.
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