Art. 39

Valutazione del grado di incapacità in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente

In vigore dal 16 set 2009
Valutazione del grado di incapacità in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente Se un’inabilità al lavoro precedente o successiva è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché la persona interessata era soggetta alla legislazione di uno Stato membro che non opera distinzioni secondo l’origine dell’inabilità al lavoro, l’istituzione competente o l’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro in causa: a) a richiesta dell’istituzione competente di un altro Stato membro, fornisce indicazioni sul grado di inabilità al lavoro precedente o successiva nonché, per quanto possibile, le informazioni che consentano di determinare se l’inabilità al lavoro è conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall’istituzione dell’altro Stato membro; b) tiene conto, conformemente alla legislazione che applica, del grado d’incapacità causato da questi casi anteriori o posteriori per stabilire il diritto e determinare l’importo delle prestazioni.
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Valutazione del grado di incapacità in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente (Art. 39 Regolamento (UE) 2009/987) — Testo vigente | Portale Normativo