Art. 43
Disposizioni aggiuntive per il calcolo della prestazione
In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni aggiuntive per il calcolo della prestazione
1. Ai fini del calcolo dell’importo teorico e dell’importo effettivo della prestazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, si applicano le regole di cui all’, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del regolamento di applicazione.
2. Qualora periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l’importo corrispondente a questi periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica. L’importo effettivo della prestazione, calcolato in base all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, è maggiorato dell’importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.
3. L’istituzione di ogni Stato membro calcola, secondo la legislazione che applica, l’importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di base, non è soggetto alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato membro.
Qualora la legislazione applicata dall’istituzione competente non consenta di stabilire direttamente tale importo, poiché tale legislazione valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. La commissione amministrativa stabilisce le modalità per la fissazione di tale importo convenzionale.
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